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D.M.
21/2005: attivazione dei corsi speciali
abilitanti |
Il Miur, con nota prot. 243/05D.U
del 10 febbraio, ha diramato il decreto n. 21 del
9.2.2005, relativo all'attivazione:
- dei corsi speciali
abilitanti;
- dei corsi per il conseguimento dei
diploma di specializzazione per il sostegno, ai quali possono
accedere i docenti di scuola materna ed elementare già
abilitati.
L'avviso di emanazione del decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, del 15
febbraio 2005 e pertanto le
domande dovranno essere presentate entro il
17 marzo 2005.
Potranno partecipare ai corsi:
1) per il
conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno:
i docenti di scuola materna ed
elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nei
concorsi pubblici indetti prima dell'emanazione della legge
124/99, compresi quelli indetti nell'anno 1999, e 360 giorni di
servizio su sostegno tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004
(L. 143/04, art. 2, comma 1/bis);
2) per il
conseguimento dell’abilitazione:
-
i docenti diplomati di
conservatorio o istituto musicale pareggiato con 360 giorni di
servizio rispettivamente nelle classi di concorso 31/A, 32/A e
nella 77/A, nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004,
nell’ambito di didattica della musica (art. 2, commi 2 e
4);
-
i docenti di scuola secondaria
in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o di
Accademia di Belle Arti o di Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche, gli insegnanti di scuola secondaria diplomati,
afferenti alle tabelle A, B e C, i docenti di scuola materna ed
elementare, in possesso del titolo di specializzazione e di 360
giorni di servizio sul sostegno nel periodo dal 1° settembre
1999 al 6 giugno 2004 (art. 2, c. 1, lett. a-b-c);
-
gli Insegnanti Tecnico Pratici
in possesso del diploma di maturità e di 360 giorni di servizio
nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 (art. 2, c.
1, lett. c/ter).
Potranno partecipare ai corsi i
docenti privi di abilitazione specifica (anche se in possesso di
altra abilitazione) e potranno iscriversi ad un solo
corso.
Non possono partecipare i
docenti già di ruolo.
Nel caso di più servizi, in
ordini e gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il
corso da frequentare tra quelli corrispondenti ai servizi
prestati.
La partecipazione ai corsi è
compatibile con la frequenza ai corsi di laurea, di
specializzazione, perfezionamento, master e dottorati di
ricerca.
La durata dei corsi è di 700 ore
per i docenti di scuola materna ed elementare e di 500 ore per i
docenti di scuola secondaria. La frequenza è obbligatoria ed è
consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore
complessive del corso.
E’ possibile una riduzione delle
ore previste, entro il limite del 20%, sulla base di certificati
crediti formativi.
Tutti i docenti attualmente
iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, che non hanno
maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo
compreso tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre 2000, e che non
beneficeranno dello scioglimento della riserva stessa, potranno
partecipare ai prossimi corsi purché in possesso dei requisiti
richiesti.
In linea di massima, per le
lezioni sono previsti due pomeriggi a settimana più l’intera
giornata del sabato. Per facilitare la frequenza è prevista la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio, prevedendo
anche la riapertura dei termini e la possibilità di sforamento del
contingente già fissato.
Tutti corsi si concluderanno con
un esame finale e daranno la possibilità a tutti di iscriversi con
riserva, a decorrere dell’a.s. 2005/06, negli elenchi di sostegno
o nelle graduatorie permanenti.
Le domande di ammissione ai
corsi dovranno essere indirizzate al CSA del capoluogo di
regione dove è ubicata la sede di servizio dei
candidati. Coloro che non sono in servizio al momento della
presentazione della domanda o che prestano servizio all'estero
possono scegliere a quale CSA di capoluogo di regione indirizzare
la domanda.
I corsi previsti dall’art. 2,
comma 1, lett. c/bis (docenti di scuola materna ed elementare
diplomati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002) e dall’art. 2,
comma 1/ter (docenti con il solo requisito dei 360 giorni di
servizio dal 1.9.1999 al 6.6.2004) partiranno successivamente,
presumibilmente a settembre e, comunque, entro il
31.12.2005.
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D.M. n. 21 del 9 febbraio
2005
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Nota ai Direttori
Regionali
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Allegati e modelli di
domanda |
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Allegato 1
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TAB. A -
Elenco classi ci concorso non comprese in ambiti
disciplinari (nuova vers.
corretta) |
Allegato 2
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TAB. C -
Elenco classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico
non comprese in ambiti disciplinari (nuova vers. corretta) |
Allegato 3
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Classi di
concorso comprese negli ambiti disciplinari |
Allegato 4 |
TAB. D - Classi di concorso comprese negli ambiti
disciplinari |
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Allegato 5 |
Domande di
partecipazione per conseguire l'abilitazione |
Allegato 6 |
Modello di
domanda per conseguire il titolo di specializzazione |
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Indirizzi
C.S.A. in capoluoghi di regione |
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Allegato A
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Organizzazione dei Corsi speciali di durata
annuale per gli insegnanti di scuola secondaria in possesso della
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili e privi di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione
secondaria [art. 2, comma 1, lettera a) della legge
143/2004] |
Allegato B |
Organizzazione e programma dei Corsi speciali,
di durata annuale, per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria in possesso della specializzazione per il
sostegno e privi di abilitazione o idoneità
all’insegnamento |
Allegato C |
Organizzazione dei Corsi speciali di durata
annuale per gli insegnanti in possesso della specializzazione per
il sostegno e di un diploma di accesso alle classi di concorso
delle Tabelle C, D e A e privi di abilitazione o idoneità [art. 2,
comma 1, lettere c e c-ter della legge
143/2004] |
Allegato D |
Organizzazione e programma dei Corsi speciali di
durata annuale, per il conseguimento del titolo di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli
insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di
abilitazione o idoneità |
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Il termine per la
presentazione delle domande è stato fissato al 17 marzo 2005. Il
requisito di accesso è costituito dal possesso di 360 giorni di
servizio prestato dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004. L'elenco
dei destinatari del provvedimento è contenuto nell'articolo 2, comma
1, del decreto legge 97/2004, convertito dalla legge 143. Ed è
costituito da docenti di sostegno, dai docenti tecnico-pratici e
dagli insegnanti elementari privi di abilitazione.
Docenti di scuola
secondaria
La pole position è riservata agli insegnanti
di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in
possesso di un diploma di laurea o del diploma Isef o di accademia
di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per l'accesso a una classe di concorso e che abbiano prestato
servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre
1999 al 6/6/2004.
Insegnanti delle materne ed
elementari
Seguono a ruota gli insegnanti di scuola
materna ed elementare in possesso della specializzazione per il
sostegno, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che
abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni
dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.
Docenti
diplomati
I corsi abilitanti sono aperti anche ai docenti
diplomati che insegnano alle secondarie. Vale a dire, agli
insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno e di
un diploma di maturità valido per le classi di concorso comprese
nelle tabelle C e D del decreto del ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, alle classi di concorso
comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede
con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi
di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno
2004.
Insegnanti tecnico-pratici
I corsi sono
destinati anche agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del
diploma di scuola superiore quinquennale, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno
2004.
Insegnanti elementari diplomati
È
prevista, inoltre, una deroga a favore degli insegnanti elementari
titolari del solo diploma magistrale. Più precisamente, i corsi
abilitanti saranno aperti anche agli insegnanti in possesso del
titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale
conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano
privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per
almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal
1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.
Il nodo
dell'abilitazione
Fin qui la legge. Il ministero
dell'istruzione, però, nel trasmettere il decreto attuativo della
legge, ha emanato una nota che sta sollevando qualche perplessità
tra gli addetti ai lavori.
La legge, infatti, sembrerebbe
escludere la possibilità di accedere ai corsi abilitanti se si è già
in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
E la nota,
invece, dispone che: "Possono conseguire una ulteriore abilitazione
o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti
previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra
abilitazione o idoneità".
Tra le varie ipotesi interpretative
che circolano tra gli addetti ai lavori vi è quella secondo la quale
l'amministrazione avrebbe voluto semplicemente ribadire la
possibilità di accedere ai corsi, anche per coloro che possiedono
abilitazioni che non possono essere fatte valere nelle tipologie di
insegnamento che danno titolo al conseguimento del requisito di
servizio. Per esempio, il docente di sostegno, che insegna alle
superiori e che è già in possesso di un'abilitazione valida per le
scuole medie.
Ma vi sono anche coloro che propendono per
ritenere possibile l'ammissione ai corsi abilitanti anche per coloro
che, pur essendo in possesso di abilitazione in una classe di
concorso della secondaria, ritengano di voler partecipare per
acquisirne una diversa da quella che già possiedono.
In ogni
caso la questione resta aperta e, fino a quando non sarà chiarita
definitivamente continuerà a ingenerare interpretazioni non
univoche.
Divieto d'accesso ai docenti di
ruolo
Il ministero dell'istruzione ha chiarito, inoltre,
che l'accesso ai corsi non è consentito ai docenti di ruolo.
E dunque, a differenza della scorsa tornata di sessioni
riservate, non si dovrebbe verificare l'esodo verso le scuole
superiori che si verificò a suo tempo con i passaggi di ruolo.
Esodo che determinò un forte calo nelle disponibilità per le
supplenze delle secondarie di secondo grado e che continua a
produrre effetti ancora oggi.
Docenti di
musica
La sessione riservata ai docenti di musica è stata
oggetto, invece, di un provvedimento a parte (decreto 100 dell'8
novembre 2004), emanato direttamente dal dipartimento dell'Alta
formazione artistica e musicale (Afam).
Il provvedimento
riguarda l'attivazione di corsi abilitanti per l'educazione musicale
e lo strumento, riservati ai docenti di musica senza l'abilitazione
specifica.
L'amministrazione ha già superato la fase
preliminare e a breve dovrebbero partire.
Resta il fatto,
però, che i docente in possesso dell'abilitazione in altra classe di
concorso, in possesso del diploma di conservatorio e dei 360 giorni
prescritti, non potranno partecipare né ai corsi organizzati
dall'Afam, per i quali è prescritto il servizio nella classe di
concorso musicale (A031, A032 e A077) né ai corsi che saranno
organizzati dal ministero dell'istruzione, per effetto del decreto
del 9 febbraio, per i quali il possesso del diploma di conservatorio
non è riconosciuto come titolo di accesso. In buona sostanza,
sembrerebbe che per le classi di concorso musicali il criterio del
servizio specifico sia stato applicato alla lettera, mentre per le
altre classi di concorso l'amministrazione avrebbe optato per
un'interpretazione meno rigida.
La durata dei
corsi
I corsi dureranno 700 ore per le scuole materne ed
elementari e 500 ore per le scuole secondarie.
Le lezioni si
terranno per tre giorni alla settimana: due in orario pomeridiano e
il sabato per l'intera giornata. L'applicazione di questo criterio,
però, non sarà rigida e sarà possibile prevedere anche l'e-learning
ed eventuali full immersion, durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
I corsisti avranno, inoltre, la possibilità di
presentare la domanda per i permessi delle 150 ore.
È
prevista, infatti una riapertura dei termini e la concessione di un
altro contingente di permessi anche in esubero rispetto all'aliquota
destinata al personale docente.
Sempre però, nell'ambito
della percentuale complessiva sui posti attualmente
funzionanti.
Le domande
Le istanze dovranno
essere compilate utilizzando i modelli allegati al decreto del 9
febbraio scorso (reperibile sul sito del ministero dell'istruzione:
http://www.miur.it/).
E
dovranno essere indirizzate ai Centri di servizi amministrativi.
Ciò in considerazione del fatto che gli uffici scolastici
provinciali sono i più adatti a verificare e valutare l'esistenza
dei requisiti di accesso. In relazione al numero delle domande si
procederà alla ripartizione, su base territoriale, dei corsisti.
L'attivazione dei corsi sarà possibile a livello
provinciale, regionale e anche a livello interregionale, utilizzando
le strutture decentrate delle università e quelle particolarmente
attrezzate di alcune istituzioni scolastiche.
Quanto
costa
Gli importi delle tasse e dei contributi di
frequenza ai corsi saranno determinati dalle singole università e
accademie presso cui saranno attivati i corsi, che forniranno anche
le opportune informazioni in merito ai tempi e modalità di pagamento
di tasse e contributi.
Sostegno
Il ministero ha
chiarito, inoltre, che i docenti che conseguiranno la
specializzazione sul sostegno saranno obbligati a lavorare con gli
alunni disabili prioritariamente rispetto ad altre
possibilità.
Abilitati con riserva
In
riferimento all'art. 2, comma 7-bis, della legge 143/2004, che
prevede il riconoscimento dell'abilitazione, nei confronti di
docenti che, esclusi a suo tempo per mancanza dei 360 giorni di
insegnamento entro il 27 aprile 2000, abbiano maturato tale
requisito entro la data di entrata in vigore della legge n.
306/2000, il ministero ha precisato che tale norma si applica
esclusivamente a tale fattispecie, senza ulteriori estensioni ad
altre cause di esclusione (possesso di altre abilitazioni, servizio
non valido, mancanza del titolo di accesso ecc.).
I docenti
che non beneficiano di tale sanatoria devono frequentare i corsi
speciali per conseguire l'abilitazione o l'idoneità, se in possesso
di tutti i requisiti previsti dalla legge n.
143/2004.
Attuazione dei corsi
I corsi
abilitanti per il sostegno e per gli insegnanti tecnico-pratici
saranno attivati entro il 31 marzo 2005. Gli altri, invece, si
faranno entro il 31 dicembre 2005.
L'amministrazione ha
giustificato la partenza in due tempi in considerazione del fatto
"che il conseguimento del titolo (specializzazione o abilitazione) è
finalizzato all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti
che, a normativa vigente, vanno pubblicate entro il 31
maggio".
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all'inizio
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